142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 37 Presentazione delle domande di finanziamento

1 Le domande concernenti il finanziamento degli alloggi devono essere inoltrate al Servizio cantonale di coordinamento.

2 Il Servizio cantonale di coordinamento esamina se i documenti allegati alla domanda sono completi, valuta se il progetto è realizzabile dal profilo giuridico e politico e, sulla base di una concezione cantonale sull’alloggio, decide se la domanda dev’essere trasmessa alla SEM.

3 Le spese sopravvenute prima di ottenere la garanzia della SEM sono rimborsate integralmente o in parte soltanto se sono date circostanze particolari.

4 Importanti modifiche del progetto devono essere immediatamente notificate e motivate alla SEM.

Art. 36 Gestehungs- und Nebenkosten für den Landerwerb

Ist kein Miet-, Pacht- oder Baurechtsverhältnis möglich, kann das SEM die Gestehungs- und Nebenkosten für den Landerwerb vergüten. Vorbehalten bleibt Artikel 40.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.