142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 21 Portata dell’obbligo di rimborsare le spese

Le somme forfettarie di cui all’articolo 22 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.

48 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

Art. 21 Umfang der Kostenerstattungspflicht

Mit der Globalpauschale nach Artikel 22 sind sämtliche vergütbaren Aufwendungen der Kantone für die Sozialhilfe bei kostengünstigen Lösungen abgegolten.

49 Siehe auch die UeB Änd. 7.12.2012 und 30.3.2022 am Ende dieses Textes.

 

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