142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 10 Campo di applicazione e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

(art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStrI)

1 Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:

a.
i richiedenti l’asilo, a partire dalla presentazione della domanda d’asilo;
b.
le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria;
c.
le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria;
d.28
le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell’ammissione provvisoria; e
e.
le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o al termine dell’ammissione provvisoria.

2 L’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa:

a.
quando è raggiunto l’importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l’entrata in Svizzera;
b.
quando un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora;
c.
quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato.

3 L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l’ammontare, con ogni procedura d’asilo.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

Art. 10 Geltungsbereich und Dauer der Sonderabgabe auf Vermögenswerten

(Art. 86 und 87 AsylG; Art. 88 AIG)

1 Der Sonderabgabe auf Vermögenswerten unterstehen:

a.
Asylsuchende: ab Einreichung des Asylgesuchs;
b.
Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung: ab Einreichung des Gesuchs um vorübergehende Schutzgewährung;
c.
vorläufig Aufgenommene: ab Entscheid über die vorläufige Aufnahme;
d.29
weggewiesene Personen: ab Rechtskraft des Wegweisungsentscheides nach negativem Ausgang des Asylverfahrens oder ab Rechtskraft der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme; und
e.
Personen mit einer rechtskräftigen Landesverweisung: nach negativem Ausgang des Asylverfahrens oder nach Erlöschen der vorläufigen Aufnahme.

2 Die Unterstellung unter die Sonderabgabe auf Vermögenswerten endet:

a.
wenn der Betrag von 15 000 Franken erreicht ist, spätestens aber zehn Jahre nach der Einreise in die Schweiz;
b.
wenn eine asylsuchende, eine vorläufig aufgenommene, eine schutzbedürftige oder eine rechtskräftig weggewiesene Person eine Aufenthaltsbewilligung erhält; oder
c.
wenn eine asylsuchende Person Asyl erhält oder als Flüchtling vorläufig aufgenommen wird.

3 Die Sonderabgabepflicht beginnt mit jedem Asylverfahren hinsichtlich des Betrages neu zu laufen.

28 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6545). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.

29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 233).

 

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