142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 87 Dichiarazione dei valori patrimoniali e procedura in caso di partenza

1 I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

2 I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria. La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza.

234 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo.

Art. 87 Offenlegung der Vermögenswerte und Verfahren bei Ausreise

1 Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung und Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid müssen ihre Vermögenswerte, die nicht aus ihrem Erwerbseinkommen stammen, offenlegen.

2 Sichergestellte Vermögenswerte werden auf Gesuch hin im vollen Umfang zurückerstattet, wenn die betreffende Person innerhalb von sieben Monaten seit Einreichung des Asylgesuchs oder des Gesuchs um vorübergehende Schutzgewährung kontrolliert ausreist. Das Gesuch muss vor der Ausreise eingereicht werden.

234 Siehe auch die UeB Änd. 16.12.2016 am Schluss dieses Textes.

 

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