142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato

Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il riconoscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione conformemente all’articolo 69 capoverso 3 la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.

Art. 70 Wiederaufnahme des Verfahrens um Anerkennung als Flüchtling

Schutzbedürftige, die ein Gesuch um Anerkennung als Flüchtling gestellt haben, können frühestens fünf Jahre nach dem Sistierungsentscheid nach Artikel 69 Absatz 3 die Wiederaufnahme des Verfahrens um Anerkennung als Flüchtling verlangen. Bei der Wiederaufnahme dieses Verfahrens wird der vorübergehende Schutz aufgehoben.

 

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