142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 57 Ripartizione e prima integrazione

1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall’articolo 27.

2 Nell’ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.

Art. 57 Verteilung und Erstintegration

1 Für die Verteilung der Flüchtlinge auf die Kantone gilt Artikel 27.

2 Der Bund kann im Rahmen der Erstintegration Flüchtlingsgruppen vorübergehend eine Unterkunft zuweisen und sie insbesondere in einem Erstintegrationszentrum unterbringen.

 

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