142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni

Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell’esecuzione dell’allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l’allontanamento o nell’esecuzione diretta dell’allontanamento.

Art. 48 Zusammenarbeit der Kantone

Befinden sich weggewiesene Asylsuchende nicht im Kanton, der die Wegweisung vollziehen muss, so leistet ihm der Aufenthaltskanton auf Ersuchen hin Amtshilfe. Die Amtshilfe besteht insbesondere in der Zuführung der betroffenen Person oder in ihrer direkten Ausschaffung.

 

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