142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)

Art. 65 Impiego all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti

1 D’intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.

2 D’intesa con la SEM e con l’autorità di controllo alla frontiera che distacca i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:

a.
la definizione di obiettivi comuni;
b.
la disciplina dello scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti;
c.
la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.

3 L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.

Art. 63 Abkommen über den Einsatz von Dokumentenberaterinnen und ‑beratern

1 Das EJPD kann im Einvernehmen mit dem EDA, dem Eidgenössischen Finanzdepartement und den zuständigen Grenzkontrollbehörden mit ausländischen Staaten Abkommen über den Einsatz von Dokumentenberaterinnen und -beratern (Art. 100a Abs. 3 AIG) abschliessen.

2 In den Abkommen nach Absatz 1 ist namentlich festzulegen, welchen Tätigkeiten die Dokumentenberaterinnen und -berater im Hoheitsgebiet des anderen Staates nachgehen dürfen, wie sie sich anmelden müssen und welchen Status sie innehaben.

 

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