142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)

Art. 58 Procedura per interrogare il sistema

1 Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 56 e 57, viene acquisita un’immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

2 Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all’articolo 55 capoverso 1.

Art. 56 Voraussetzungen für die Datenerfassung

Das Gesichtserkennungssystem darf eingesetzt werden bei einer Person, die auf dem Luftweg in die Schweiz einreist und bei der ein Verdacht auf illegale Migration oder auf eine konkrete Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz besteht.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.