142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)

Art. 54 Sistema di riconoscimento facciale

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l’articolo 103 capoverso 1 LStrI. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all’aeroporto.

Art. 45

An der automatisierten Grenzkontrolle können die folgenden ausländischen Personen teilnehmen, sofern sie die Voraussetzungen nach Artikel 103g Absatz 2 AIG erfüllen:

a.
Staatsangehörige von EU- oder EFTA-Staaten;
b.
Drittstaatsangehörige.
 

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