142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)

Art. 38 Formazione e formazione continua con attività accessoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)81

Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall’inizio della formazione a esercitare un’attività accessoria se:82

a.
la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d’insegnamento e non prolunga gli studi;
b.
l’orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;
c.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
d.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 38 Aus- und Weiterbildung mit Nebenerwerb

(Art. 30 Abs. 1 Bst. g AIG)

Für Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz eine Aus- oder Weiterbildung an einer Hochschule oder Fachhochschule absolvieren, kann frühestens sechs Monate nach Beginn der Ausbildung eine Nebenerwerbstätigkeit bewilligt werden, wenn:

a.
die Schulleitung bestätigt, dass diese Tätigkeit im Rahmen der Ausbildung verantwortbar ist und den Ausbildungsabschluss nicht verzögert;
b.
die wöchentliche Arbeitszeit ausserhalb der Ferien 15 Stunden nicht überschreitet;
c.
das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
d.
die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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