142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)

Art. 26 Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata

(art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStrI)

1 Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente, se:

a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
c.
sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI.

2 L’autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un’attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.

Art. 26 Erwerbstätigkeit der Familienangehörigen von Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung

(Art. 30 Abs. 1 Bst. a und 45 AIG)

1 Ausländischen Ehegatten und Kindern von Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung kann eine unselbstständige Erwerbstätigkeit bewilligt werden, wenn:

a.
das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b.
die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c.
persönliche Voraussetzungen nach Artikel 23 AIG erfüllt sind.

2 Die Bewilligung zur Erwerbstätigkeit für die Ehegatten und Kinder nach Absatz 1 ist auf die Gültigkeitsdauer der Kurzaufenthaltsbewilligung der Person zu befristen, die die Familienangehörigen nachgezogen hat.

 

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