131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

disp1/Art. 8

In deroga all’articolo 62 capoverso 4 della presente Costituzione39, nessun membro del Governo può far parte dell’Assemblea federale negli otto anni dopo l’elezione del primo Governo.

39 Si trattava del cpv. 4 nel testo del 20 mar. 1977.

disp1/Art. 8

In Abweichung von Artikel 62 Absatz 438 der Verfassung darf kein Regierungsmitglied in den acht Jahren nach der Wahl der ersten Regierung Mitglied der Bundesversammlung sein.

38 Es handelt sich um Art. 62 Abs. 4 in der Fassung vom 20. März 1977.

 

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