131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977
131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977
disp1/Art. 8
In deroga all’articolo 62 capoverso 4 della presente Costituzione39, nessun membro del Governo può far parte dell’Assemblea federale negli otto anni dopo l’elezione del primo Governo.
disp1/Art. 8
In Abweichung von Artikel 62 Absatz 438 der Verfassung darf kein Regierungsmitglied in den acht Jahren nach der Wahl der ersten Regierung Mitglied der Bundesversammlung sein.
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