131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 88 Indipendenza dei parlamentari

1 I deputati adempiono liberamente il loro mandato.

2 Essi non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato nell’esercizio del loro mandato.

3 Ne rispondono soltanto dinanzi al Parlamento.

Art. 88 Unabhängigkeit der Parlamentarier

1 Die Abgeordneten üben ihr Mandat frei aus.

2 Sie können für Äusserungen, die sie in Ausübung ihres Mandats machen, nicht belangt werden.

3 Sie sind für solche Äusserungen nur dem Parlament verantwortlich.

 

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