131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 44

Lo Stato istituisce un Ufficio della condizione femminile i cui compiti sono segnatamente:

a.
migliorare la condizione femminile;
b.
favorire l’accesso della donna a tutti i livelli di responsabilità;
c.
eliminare le discriminazioni di cui può essere oggetto la donna.

Art. 44

Der Staat schafft ein Büro für Frauenfragen, dessen Aufgaben insbesondere sind:

a.
die Stellung der Frau zu verbessern;
b.
den Zugang der Frau zu den öffentlichen Aufgaben auf allen Stufen zu fördern;
c.
Diskriminierungen der Frau zu beseitigen.
 

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