131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 42 Attività culturali

1 Lo Stato e i Comuni sostengono le attività culturali nel campo della creazione, della ricerca, dell’animazione e della diffusione.

2 Essi provvedono e contribuiscono affinché il patrimonio giurassiano, segnatamente il dialetto, sia preservato, arricchito e valorizzato.

3 Promuovono altresì la cura della lingua francese.

Art. 42 Kulturschaffen

1 Der Staat und die Gemeinden unterstützen das Kulturschaffen im schöpferischen Bereich, in der Forschung, in Veranstaltungen und im Bereich der Verbreitung.

2 Sie sorgen aktiv für die Erhaltung, die Bereicherung und die Pflege des jurassischen Brauchtums, vor allem der Mundart.

3 Sie fördern die Pflege der französischen Sprache.

 

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