131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 35 Ripartizione dei compiti

1 La scuola materna e la scuola dell’obbligo incombono allo Stato e ai Comuni.

2 I licei, le scuole professionali, le scuole di arti e mestieri e le scuole di commercio sono di competenza dello Stato.

3 In certi casi, la formazione professionale può essere affidata a istituzioni private.

4 Lo Stato assume la formazione iniziale e permanente del corpo insegnante.

Art. 35 Aufgabenverteilung

1 Der Kindergarten und die obligatorische Volksschule sind Sache des Staates und der Gemeinden.

2 Die Mittelschulen, die Berufsschulen, die Gewerbe- und die Handelsschulen sind Sache des Staates.

3 Die Berufsbildung kann in bestimmten Fällen privaten Einrichtungen übertragen werden.

4 Der Staat sorgt für die Ausbildung und ständige Weiterbildung der Lehrer.

 

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