131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 22 Diritto all’alloggio

1 Il diritto all’alloggio è riconosciuto.

2 Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona ottenga, a condizioni ragionevoli, un alloggio appropriato.

3 Essi prendono provvedimenti al fine di proteggere gli inquilini contro gli abusi.

Art. 22 Recht auf Wohnung

1 Das Recht auf Wohnung ist anerkannt.

2 Der Staat und die Gemeinden sorgen dafür, dass jedermann eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen erhält.

3 Sie treffen Massnahmen zum Schutz der Mieter gegen Missbräuche.

 

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