131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 2 Esercizio della sovranità

La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti.

Art. 2 Ausübung der Souveränität

Die Souveränität steht dem Volk zu, das sie unmittelbar oder durch seine Vertreter ausübt.

 

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