131.233 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 24 settembre 2000

131.233 Verfassung von Republik und Kanton Neuenburg, vom 24. September 2000

Art. 64

1 Ciascun membro del Gran Consiglio, nonché l’Ufficio, i gruppi parlamentari e le commissioni hanno il diritto d’iniziativa.

2 Un’iniziativa può essere presentata anche dal Consiglio di Stato e da singoli Comuni.

3 Sono fatte salve le disposizioni sull’iniziativa popolare e sulla mozione popolare.

Art. 64

1 Jedem Mitglied des Grossen Rates sowie dem Büro, den Fraktionen und den Kommissionen steht das Initiativrecht zu.

2 Das Initiativrecht steht auch dem Staatsrat sowie jeder Gemeinde zu.

3 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Volksinitiative und die Volksmotion.

 

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