131.233 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 24 settembre 2000

131.233 Verfassung von Republik und Kanton Neuenburg, vom 24. September 2000

Art. 41

Cento aventi diritto di voto possono indirizzare una mozione al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare al pari di un’iniziativa di uno dei suoi membri.

Art. 41

100 Stimmberechtigte können dem Grossen Rat eine Volksmotion einreichen. Dieser behandelt solche Motionen wie Initiativen seiner Mitglieder.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.