131.233 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 24 settembre 2000

131.233 Verfassung von Republik und Kanton Neuenburg, vom 24. September 2000

Art. 104

In tutti i casi, la nuova Costituzione o la sua parte riveduta può entrare in vigore soltanto se, in votazione popolare, è stata accettata dalla maggioranza dei votanti.

Art. 104

Auf jeden Fall tritt die neue Verfassung oder die Teilrevision der Verfassung erst in Kraft, wenn sie in der Volksabstimmung von der Mehrheit der Stimmenden angenommen worden ist.

 

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