131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003

131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003

Art. 95

1 Il Gran Consiglio si riunisce periodicamente in sedute ordinarie.

2 Esso si riunisce in seduta straordinaria a richiesta di un quinto dei suoi membri o a richiesta del Consiglio di Stato.

3 Il Gran Consiglio può deliberare validamente soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 95

1 Der Grosse Rat tritt regelmässig zu ordentlichen Sitzungen zusammen.

2 Wenn ein Fünftel seiner Mitglieder oder der Staatsrat es verlangen, tritt er zu einer ausserordentlichen Sitzung zusammen.

3 Er ist nur beschlussfähig, wenn die absolute Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.

 

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