131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003

131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003

Art. 82

1 L’iniziativa è sottoposta al voto popolare il più tardi due anni dopo il deposito.

2 Il Gran Consiglio può prorogare di un anno questo termine se si tratta di un’iniziativa generica ch’esso ha approvato o di un’iniziativa elaborata cui ha deciso di contrapporre un controprogetto.

Art. 82

1 Die Initiative wird spätestens zwei Jahre nach der Einreichung zur Volksabstimmung unterbreitet.

2 Der Grosse Rat kann diese Frist um ein Jahr verlängern, falls er einer Initiative in der Form der allgemeinen Anregung zugestimmt oder beschlossen hat, einer Initiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen.

 

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