131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003

131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003

Art. 177

1 La legislazione di applicazione richiesta dalla presente Costituzione sarà emanata senza tardare, ma in ogni caso non oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione.

2 A tal fine, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un programma legislativo prima del 14 aprile 2003.

Art. 177

1 Die nach dieser Verfassung erforderliche Vollzugsgesetzgebung wird ohne Verzug, spätestens aber innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten der Verfassung erlassen.

2 Zu diesem Zweck unterbreitet der Staatsrat dem Grossen Rat vor dem 14. April 2003 ein Gesetzgebungsprogramm.

 

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