131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003

131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003

Art. 111

1 Hanno diritto d’iniziativa i membri, i gruppi e le commissioni del Gran Consiglio, nonché il Consiglio di Stato. Sono salve le disposizioni sull’iniziativa popolare.

2 Gli atti la cui emanazione è di competenza del Gran Consiglio possono essere elaborati dal Consiglio di Stato o dal Gran Consiglio medesimo.

3 I membri del Gran Consiglio e quelli del Consiglio di Stato possono fare proposte relative a un oggetto in deliberazione.

Art. 111

1 Die Initiative steht Mitgliedern, Fraktionen und Kommissionen des Grossen Rates sowie dem Staatsrat zu. Die Bestimmungen zur Volksinitiative bleiben vorbehalten.

2 Erlasse, die vom Grossen Rat beschlossen werden sollen, können entweder vom Staatsrat oder vom Grossen Rat selbst ausgearbeitet werden.

3 Die Mitglieder des Grossen Rates und des Staatsrates können Anträge zu einem in der Beratung stehenden Geschäft machen.

 

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