131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003

131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003

Art. 10

1 Tutti gli esseri umani sono uguali dinanzi alla legge.

2 Nessuno dev’essere discriminato a causa segnatamente dell’origine, del sesso, dell’età, della lingua, della sua situazione sociale, del suo stato civile, del suo modo di vita, del suo patrimonio genetico,
dell’aspetto fisico, della sua disabilità, nonché delle sue convinzioni od opinioni.

3 Donne e uomini hanno pari diritti. La legge provvede all’uguaglianza di diritto e di fatto, in particolare nei campi della famiglia, della formazione e del lavoro.

4 Donne e uomini hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Art. 10

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, des Zivilstands, der Lebensform, genetischer Merkmale, des Aussehens, der Behinderung, der eigenen Überzeugungen oder Meinungen.

3 Frau und Mann sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit.

4 Frau und Mann haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

 

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