131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

Art. 88 Ulteriori tributi

Il Cantone e i Comuni possono riscuotere ulteriori tributi per le prestazioni che forniscono direttamente al singolo.

Art. 88 Weitere Abgaben

Kanton und Gemeinden können für Leistungen, die sie unmittelbar dem Einzelnen erbringen, weitere Abgaben erheben.

 

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