131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

Art. 84 Contenuto

1 Il Cantone dispone del diritto esclusivo di sfruttare economicamente:

1.
la caccia;
2.
la pesca;
3.
le miniere e il deposito di sostanze nel sottosuolo;
4.
l’energia geotermica;
5.
il commercio del sale.

2 Esso può concedere tale sfruttamento a terzi.

3 Rimangono salvi i diritti privati esistenti.

Art. 84 Inhalt

1 Dem Kanton stehen zur ausschliesslichen wirtschaftlichen Nutzung zu:

1.
Jagd;
2.
Fischerei;
3.
Bergbau und Lagerung von Stoffen im Erdinnern;
4.
Erdwärme;
5.
Salzhandel.

2 Er kann die Nutzung übertragen.

3 Bestehende Privatrechte bleiben vorbehalten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.