131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

Art. 63 Competenza

1 Il Cantone è tenuto ad assumere soltanto i compiti assegnatigli dal diritto federale o dalla presente Costituzione.

2 Laddove la Costituzione assegni un compito al Cantone e ai Comuni, la responsabilità incombe anzitutto ai Comuni per quanto la legge non disponga altrimenti.

Art. 63 Zuständigkeit

1 Der Kanton darf nur Aufgaben erfüllen, die ihm das Bundesrecht oder diese Verfassung zuweisen.

2 Weist die Verfassung eine Aufgabe Kanton und Gemeinden zu, sind vorab die Gemeinden Verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

 

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