131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

Art. 25 Revoca

1 20 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato.

2 Il termine per la raccolta delle firme è di tre mesi. La domanda dev’essere sottoposta al voto del Popolo entro un nuovo termine di tre mesi.

3 Se il Popolo decide la revoca, si procede a nuove elezioni nei tre mesi successivi.

Art. 25 Abberufung

1 20 000 Stimmberechtigte können die Abberufung des Grossen Rates oder des Regierungsrates verlangen.

2 Die Frist zum Sammeln der Unterschriften beträgt drei Monate. Das Begehren ist innert weiteren drei Monaten der Volksabstimmung zu unterbreiten.

3 Entscheidet sich das Volk für die Abberufung, finden innert drei Monaten Neuwahlen statt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.