131.227 Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

131.227 Verfassung des Kantons Aargau, vom 25. Juni 1980

Art. 95 1. Indipendenza giudiziaria

1 I tribunali sono indipendenti e sottostanno unicamente alla legge e al diritto.

2 Essi sono tenuti a non dare attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.

Art. 95 1. Richterliche Unabhängigkeit

1 Die Gerichte sind unabhängig und nur Gesetz und Recht unterworfen.

2 Sie sind gehalten, Erlassen die Anwendung zu versagen, die Bundesrecht oder kantonalem Verfassungs- oder Gesetzesrecht widersprechen.

 

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