131.227 Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

131.227 Verfassung des Kantons Aargau, vom 25. Juni 1980

Art. 67 Partiti

1 I partiti collaborano alla formazione dell’opinione e della volontà degli aventi diritto di voto.

2 Ai partiti i cui scopi e la cui organizzazione interna poggiano su principi democratici possono essere assegnati sussidi in virtù di una legge.

Art. 67 Politische Parteien

1 Politische Parteien wirken bei der Meinungs- und Willensbildung der Stimmberechtigten mit.

2 Kantonalparteien, deren Ziele und innere Ordnung demokratischen Grundsätzen entsprechen, können durch Gesetz Beiträge zugesprochen werden.

 

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