131.227 Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

131.227 Verfassung des Kantons Aargau, vom 25. Juni 1980

Art. 47 c) Costruzioni

1 Il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni edilizie, nonché disposizioni sull’urbanizzazione dei terreni. Il Cantone disciplina le ricomposizioni particellari e le correzioni di confini.

2 Il Cantone disciplina le misurazioni e il sistema catastali.

3 Esso può promuovere la costruzione di abitazioni a pigione moderata, il risanamento di abitazioni e l’accesso alla proprietà dell’abitazione.

Art. 47 c) Bauwesen

1 Kanton und Gemeinden erlassen Bauvorschriften sowie Bestimmungen über Landerschliessungen. Der Kanton regelt Landumlegungen und Grenzbereinigungen.

2 Der Kanton ordnet das Vermessungs- und Katasterwesen.

3 Er kann den sozialen Wohnungsbau, die Wohnbausanierung und die Streuung des Wohnungseigentums fördern.

 

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