131.227 Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

131.227 Verfassung des Kantons Aargau, vom 25. Juni 1980

Art. 44 c) Eliminazione dei rifiuti

I Comuni provvedono, conformemente al diritto cantonale e in modo rispettoso dell’ambiente, all’evacuazione delle acque luride e all’eliminazione dei rifiuti. Il Cantone può assumersi compiti speciali nell’ambito dell’eliminazione dei rifiuti. Dev’essere promosso il riciclaggio dei materiali usati.

Art. 44 c) Abfallbeseitigung

Die Gemeinden sorgen nach Massgabe des kantonalen Rechts für die umweltgerechte Ableitung des Abwassers und die Beseitigung der Abfälle. Der Kanton kann besondere Aufgaben der Abfallbeseitigung übernehmen. Die Wiederverwertung von Altstoffen ist zu fördern.

 

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