131.227 Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

131.227 Verfassung des Kantons Aargau, vom 25. Juni 1980

Art. 25 Finalità dello Stato

1 Lo Stato promuove la prosperità generale e la sicurezza sociale.

2 Tenuto conto della responsabilità del singolo, lo Stato, nei limiti delle sue competenze legislative e del diritto federale, prende provvedimenti affinché ciascuno possa:

a.
formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni;
b.
sovvenire ai propri bisogni con un lavoro adeguato ed essere protetto contro la perdita ingiustificata del posto di lavoro e contro le conseguenze della disoccupazione;
c.
trovare, a condizioni sopportabili, un’abitazione adeguata;
d.
avere i mezzi indispensabili alla propria esistenza.

Art. 25 Staatsziele

1 Der Staat fördert die allgemeine Wohlfahrt und die soziale Sicherheit.

2 In Beachtung der Verantwortung des Einzelnen trifft er im Rahmen seiner Gesetzgebungsbefugnisse und des Bundesrechts Vorkehren, damit jedermann:

a.
sich nach seinen Fähigkeiten und Neigungen bilden und weiterbilden kann;
b.
seinen Unterhalt durch angemessene Arbeit bestreiten kann und gegen den ungerechtfertigten Verlust des Arbeitsplatzes und die Folgen der Arbeitslosigkeit geschützt ist;
c.
eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden kann;
d.
die für seine Existenz unerlässlichen Mittel hat.
 

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