131.227 Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

131.227 Verfassung des Kantons Aargau, vom 25. Juni 1980

Art. 130 Emanazione di nuovo diritto

1 Se dev’essere emanato nuovo diritto, le autorità devono elaborarlo in tempi brevi.

2 La legislazione relativa al § 69 capoversi 3 e 4 della presente Costituzione dev’essere sottoposta al voto del Popolo il più tardi un anno prima dell’inizio della legislatura 1985/89.

3 Le Chiese nazionali sono tenute a sottoporre per approvazione al Gran Consiglio i loro statuti organizzativi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 130 Erlass neuen Rechts

1 Ist neues Recht zu erlassen, so haben es die Behörden beförderlich auszuarbeiten.

2 Die Gesetzgebung zu § 69 Absätze 3 und 4 ist spätestens bis ein Jahr vor Beginn der Amtsperiode 1985/89 der Volksabstimmung zu unterbreiten.

3 Die Landeskirchen haben ihre Organisationsstatute innert drei Jahren, vom Inkrafttreten dieser Verfassung an gerechnet, dem Grossen Rat zur Genehmigung zu unterbreiten.

 

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