1 Le chiese nazionali si adoperano per una tutela giurisdizionale sufficiente degli appartenenti alle loro confessioni e delle parrocchie.
2 Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle chiese nazionali possono essere impugnate presso organi statali, nei limiti fissati dalla legislazione. Compete a questi organi controllare se tali decisioni siano conformi alla presente Costituzione e allo statuto organizzativo.
1 Die Landeskirchen sind für einen genügenden Rechtsschutz der Konfessionsangehörigen und der Kirchgemeinden besorgt.
2 Letztinstanzliche Entscheide der landeskirchlichen Behörden sind nach Massgabe der Gesetzgebung an staatliche Organe weiterziehbar. Diesen steht die Kontrolle hinsichtlich der Übereinstimmung der Entscheide mit der Verfassung und dem Organisationsstatut zu.
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