131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

Art. 61

1 I comuni patriziali sono costituiti dalle cittadine e dai cittadini originari del comune e ivi domiciliati.

2 Lo stato giuridico, i compiti e l’organizzazione dei comuni patriziali nonché l’unione con il comune politico sono stabiliti dalla legge.

Art. 61

1 Die Bürgergemeinden setzen sich aus den Gemeindebürgerinnen und -bürgern mit Wohnsitz in der Gemeinde zusammen.

2 Rechtsstellung, Aufgaben und Organisation der Bürgergemeinden sowie der Zusammenschluss mit der politischen Gemeinde richten sich nach dem Gesetz.

 

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