131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

Art. 47

Ulteriori compiti del Governo sono segnatamente:

1.
la cura delle relazioni con la Confederazione e gli altri cantonali nonché con le nazioni limitrofe, tenendo conto di eventuali prese di posizione del Gran Consiglio;
2.
le nomine che non sono state delegate ad altre autorità;
3.
il resoconto annuale, all’attenzione del Gran Consiglio, sull’attività del Governo e dell’Amministrazione;
4.
la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici;
5.
la vigilanza sulle corporazioni di diritto pubblico nonché su altri enti che svolgono compiti pubblici di carattere cantonale.

Art. 47

Weitere Aufgaben der Regierung sind insbesondere:

1.
der Verkehr mit dem Bund und den anderen Kantonen sowie mit dem benachbarten Ausland unter Berücksichtigung von allfälligen Stellungnahmen des Grossen Rates;
2.
Wahlen, soweit diese nicht anderen Organen übertragen worden sind;
3.
die jährliche Berichterstattung über die Tätigkeit von Regierung und Verwaltung zuhanden des Grossen Rates;
4.
die Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit;
5.
die Aufsicht über öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie andere Träger öffentlicher Aufgaben des Kantons.
 

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