131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

Art. 32

1 Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge.

2 Approva tutte le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo.

3 Il Gran Consiglio dev’essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali.

Art. 32

1 Soweit nicht die Form des Gesetzes vorgeschrieben ist, kann der Grosse Rat Verordnungen erlassen, wenn er durch Gesetz ausdrücklich dazu ermächtigt wird.

2 Er genehmigt die interkantonalen und internationalen Verträge, soweit nicht die Regierung zum alleinigen Abschluss befugt ist.

3 Der Grosse Rat ist in geeigneter Form an der Vorbereitung wichtiger interkantonaler und internationaler Verträge zu beteiligen.

 

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