131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

Art. 10

1 Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di uguaglianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee comunali.6

2 I progetti in votazione devono essere semplici e comprensibili. Devono essere garantite una formazione e una manifestazione autentiche della volontà popolare.

6 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2017. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 4, 3267).

Art. 10

1 Das allgemeine, gleiche, freie, direkte und geheime Wahl- und Stimmrecht ist gewährleistet. Vorbehalten bleiben offene Abstimmungen in Gemeindeversammlungen.6

2 Abstimmungsvorlagen sollen einfach und verständlich sein. Eine unverfälschte Willensbildung und Willenskundgabe ist zu gewährleisten.

6 Angenommen in der Volksabstimmung vom 23. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2017. Gewährleistungsbeschluss vom 23. Sept. 2013 (BBl 2013 7827 Art. 1 Ziff. 4, 3931).

 

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