131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 93

I Comuni patriziali adempiono, con i mezzi di cui dispongono, compiti di pubblica utilità, culturali o d’altro genere nell’interesse pubblico. Le loro prestazioni profittano alla collettività.

Art. 93

Die Ortsgemeinde erfüllt mit ihren Mitteln gemeinnützige, kulturelle und andere Aufgaben im öffentlichen Interesse. Ihre Leistungen kommen der Allgemeinheit zugute.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.