131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 90

I Comuni adempiono i compiti che il Cantone attribuisce loro in virtù della Costituzione e della legge, nonché i compiti d’interesse pubblico ch’essi assumono da sé nei limiti della loro autonomia.

Art. 90

Die Gemeinde erfüllt die Aufgaben, die der Kanton ihr durch Verfassung und Gesetz zuweist, sowie im Rahmen ihrer Autonomie Aufgaben, die sie im öffentlichen Interesse selbst wählt.

 

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