131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 61

1 I membri del Gran Consiglio e del Governo non possono essere perseguiti penalmente per quanto da loro dichiarato durante le deliberazioni del Gran Consiglio e dei suoi organi.

2 Il Gran Consiglio può, nel singolo caso, togliere l’immunità per abuso manifesto.

Art. 61

1 Die Mitglieder des Kantonsrates und der Regierung können für Äusserungen in den Verhandlungen des Kantonsrates und seiner Organe strafrechtlich nicht verfolgt werden.

2 Der Kantonsrat kann die Immunität im Einzelfall aufheben, wenn sie offensichtlich missbraucht wird.

 

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