131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 39

1 I presidenti e gli altri membri dei tribunali civili e penali di primo grado sono eletti secondo il sistema maggioritario.

2 La legge designa i circondari elettorali.

Art. 39

1 Präsidentinnen und Präsidenten sowie die weiteren Mitglieder der erstinstanzlichen Zivil- und Strafgerichte werden nach Majorz gewählt.

2 Das Gesetz legt die Wahlkreise fest.

 

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