131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 27

Il Cantone adempie i compiti dello Stato in modo decentralizzato, segnatamente laddove la natura del compito, l’impiego economico dei mezzi o l’efficacia dell’adempimento lo esiga.

Art. 27

Der Kanton erfüllt Staatsaufgaben dezentral, wenn insbesondere die Art der Aufgabe, wirtschaftlicher Mitteleinsatz oder wirksame Aufgabenerfüllung es verlangen.

 

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