131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 24

1 Nell’adempimento dei suoi compiti, lo Stato si adopera per conseguire gli obiettivi prefissi.

2 I privati che assumono compiti d’interesse pubblico possono ricevere un sostegno dallo Stato.

Art. 24

1 Der Staat strebt bei der Erfüllung der Staatsaufgaben die Verwirklichung der Staatsziele an.

2 Soweit Aufgaben von öffentlichem Interesse von Privaten wahrgenommen werden, kann der Staat diese unterstützen.

 

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