131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 17

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
sia assicurata un’occupazione razionale del territorio;
b.
sia assicurata un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo;
c.
il paesaggio sia protetto.

Art. 17

Der Staat setzt sich zum Ziel, dass:

a.
das Land geordnet besiedelt wird;
b.
der Boden zweckmässig und haushälterisch genutzt wird;
c.
die Landschaft geschützt wird.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.