131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 15

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
la popolazione possa fruire di servizi sanitari sufficienti a condizioni sopportabili;
b.
vi siano svariati ed efficaci servizi di prevenzione ed educazione nel settore della salute;
c.
la popolazione possa praticare attività sportive.

Art. 15

Der Staat setzt sich zum Ziel, dass:

a.
die Bevölkerung zu für sie tragbaren Bedingungen eine ausreichende Gesundheitsversorgung erhält;
b.
eine wirksame und breit gefächerte Gesundheitsvorsorge und Gesundheitserziehung bestehen;
c.
die Bevölkerung Sport betreiben kann.
 

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